Articolo 1 – Costituzione
Fra ASSOSISTEMA Confindustria, FEMCA Cisl, FILCTEM Cgil e UILTEC Uil, si è costituita ai sensi dell’articolo 36 del c.c., l’Associazione denominata “Ente Bilaterale Nazionale”, senza fini di lucro, regolata dal presente statuto e, nei casi dallo stesso non previsti dalle leggi dello Stato.

Articolo 2 – Sede e durata
La sede dell’Associazione è in Roma, viale Pasteur n.8.
L’Associazione ha durata indefinita.

Articolo 3 – Oggetto e scopi
L’Ebli, costituito in attuazione del Contratto nazionale di lavoro firmato in data 7 novembre 1999, è l’organismo paritetico della categoria e rappresenta la sede privilegiata per la programmazione di attività formative e l’elaborazione e la raccolta di buone prassi a fini prevenzionistici; lo sviluppo di azioni inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro; l’assistenza alle imprese finalizzata all’attuazione degli adempimenti in materia; ogni altra attività o funzione assegnatagli dalla Legge o dal Contratto collettivo, come di seguito dettagliato.
L’Ebli ha il seguente oggetto:

    • istituire e gestire l’Osservatorio nazionale di cui all’art. 7 del vigente C.C.N.L. del 17 novembre 1999;
    • incentivare e promuovere studi e ricerche sul settore con particolare riguardo dei fabbisogni di formazione;
    • promuovere, progettare e/o gestire, anche attraverso convenzioni, iniziative in materia di formazione continua, formazione e riqualificazione professionale, anche in collaborazione con istituzioni nazionali ed europee;
    • attivare, direttamente od in convenzione, le procedure per accedere ai programmi comunitari ispirati e finanziati dai fondi strutturali, con particolare riferimento al Fondo Sociale Europeo e gestirne, direttamente od in convenzione la realizzazione;
    • raccogliere gli accordi realizzati a livello territoriale ed aziendale curandone le analisi e la registrazione;
    • promuovere studi e ricerche relative alla materia della salute e della sicurezza sul lavoro nell’ambito delle norme di legge e della contrattazione collettiva, nonché sul rapporto con l’ambiente esterno all’impresa;
    • distribuire gratuitamente alle aziende, che contribuiscono al fondo, una copia del vigente contratto nazionale di lavoro;
    • fungere da sede di interpretazione e composizione delle controversie collettive derivanti dall’applicazione del contratto di lavoro.

L’Ente non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse strettamente connesse o di quelle accessorie o quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse ovvero indicate dal CCNL vigente.

Articolo 4 – Soci
Sono soci dell’Associazione:

    • i soci Fondatori;
    • i soci Ordinari.

Sono soci Fondatori coloro che hanno partecipato alla costituzione dell’Associazione e del relativo fondo di dotazione dell’Associazione stessa. Sono soci Ordinari di diritto le Aziende e i lavoratori dipendenti per i quali viene applicato il contratto collettivo nazionale di lavoro delle Lavanderie industriali. I soci Ordinari non hanno diritto di voto né di rappresentanza attiva o passiva negli organi direttivi dell’Ente. L’adesione all’Associazione non prevede alcun diritto di recesso. In presenza di inadempienza agli obblighi di versamento oppure di altri gravi motivi, chiunque partecipi all’Associazione può esserne escluso con deliberazione del Consiglio Direttivo. L’esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l’esclusione sia stata deliberata. Nel caso che l’escluso non condivida le ragioni dell’esclusione, egli può adire il Collegio Arbitrale di cui al presente Statuto; in tal caso l’efficacia della deliberazione di esclusione è sospesa fino alla pronuncia del Collegio stesso.

Articolo 5 – Patrimonio
Il patrimonio dell’Associazione è costituito da beni mobili ed immobili che pervengono all’Associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e provati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione. Il fondo di dotazione iniziale dell’Associazione è costituito dai versamenti effettuati dai fondatori, nella complessiva misura di lire seimilioni (L. 6.000.000) versate come segue dai fondatori stessi e cioè per L. 1.500.000 (lire unmilionecinquecentomila) ciascuno. Per l’adempimento dei suoi compiti l’Associazione dispone delle seguenti entrate:

    • dei versamenti effettuati dai soci fondatori;
    • dai versamenti effettuati in applicazione di quanto previsto dall’art. 4 del C.C.N.L. in vigore e cioè quello sottoscritto in data 17 novembre 1999;
    • dei versamenti effettuati da tutti coloro che aderiscono all’Associazione;
    • dei redditi derivanti dal suo patrimonio;
    • degli introiti realizzati nello svolgimento della sua attività.

L’adesione all’Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento della quota annua contrattuale. E’ comunque facoltà degli Aderenti all’Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari e a quelli annuali. I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità. Fatti salvi i versamenti minimi come sopra determinati, e sono comunque a fondo perduto; i versamenti non sono quindi rivalutabili ne ripetibili in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell’Associazione ne in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dell’Associazione, può pertanto farsi luogo alla richiesta di rimborso di quanto versato all’Associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione. Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, ne per successione a titolo particolare ne per successione a titolo universale, ne per atto tra vivi ne a causa di morte.

Articolo 6 – Organi dell’Associazione
Sono Organi dell’Associazione:

    • l’Assemblea dei Soci dell’Associazione;
    • il Consiglio Direttivo;
    • il Presidente del Consiglio Direttivo;
    • il Vice Presidente del Consiglio Direttivo;
    • il Segretario del Consiglio Direttivo;
    • il Tesoriere;
    • il Collegio dei Revisori dei Conti.

L’elezione degli Organi dell’Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all’elettorato attivo e passivo.

Articolo 7 – Assemblea
L’Assemblea è composta da 12 membri, espressione delle organizzazioni sindacali fondatrici e precisamente da 2 rappresentanti ciascuno la FEMCA, la FILCTEM e la UILTEC e da 6 ASSOSISTEMA ed è l’organo sovrano dell’Associazione stessa. L’Assemblea si riunisce almeno due volte all’anno per l’approvazione del bilancio consuntivo (entro il mese di aprile) e il bilancio preventivo (entro il mese di ottobre). Essa inoltre:

    • provvede alla nomina del Consiglio Direttivo, del Presidente e del Vicepresidente del Consiglio Direttivo, del Tesoriere e del Collegio dei Revisori dei Conti;
    • delinea gli indirizzi generali dell’attività dell’Associazione;
    • delibera sulle modifiche del presente Statuto;
    • approva i Regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell’attività dell’Associazione;
    • delibera sull’eventuale destinazione di utili di gestione comunque denominati, nonché di fondi;
    • riserve o capitale durante la vita dell’Associazione stessa, qualora ciò sia consentito dalla legge e dal presente Statuto;
    • delibera lo scioglimento e la liquidazione dell’Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.

L’Assemblea è convocata dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno, ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 dei membri o da almeno 4 consiglieri oppure dal Collegio dei Revisori. Salvo motivi eccezionali, l’Assemblea è convocata nel territorio della Provincia di Roma. La convocazione è fatta mediante lettera raccomandata, fax o e-mail contenente l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione sia di prima che di seconda convocazione e l’elenco delle materie da trattare, spedita a tutti i soci all’indirizzo risultante dal Libro Soci dell’Associazione, nonché ai componenti del Consiglio Direttivo e ai Revisori dei Conti almeno dieci giorni prima dell’adunanza e che comunque giunga al loro indirizzo almeno tre giorni prima dell’adunanza stessa.
L’Assemblea è validamente costituita ed è atta a deliberare sia in prima che in seconda convocazione qualora siano presenti almeno i 3/4 dei suoi membri. L’adunanza di seconda convocazione non può svolgersi nello stesso giorno fissato per la prima convocazione. Ogni Socio dell’Associazione ha diritto ad un voto, esercitatile anche mediante delega apposta in calce all’avviso di convocazione. La delega può essere conferita solamente ad altro socio dell’Associazione sempre che non sia Amministratore, revisore o dipendente dell’Associazione. Ciascun delegato non può farsi portatore di più di due deleghe. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza qualificata degli aventi diritto; l’espressione di astensione non si computa nel conteggio dei voti. Non è ammesso il voto per corrispondenza. Per la nomina del Presidente, per l’approvazione dei Regolamenti, per le modifiche statutarie, per avanzi netti di gestione, riserve o fondi, occorre il voto favorevole della maggioranza qualificata dei due terzi dei soci, tanto in prima che in seconda convocazione. Per le deliberazioni di scioglimento dell’Associazione e di devoluzione del suo patrimonio occorre il voto favorevole dei due terzi dei soci, tanto in prima che in seconda convocazione. L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in mancanza, su designazione dei presenti, da altro membro del Consiglio Direttivo oppure da qualsiasi altro Socio dell’Associazione. I soci fondatori, potranno farsi assistere su specifici progetti da rappresentanti territoriali e/o aziendali.

Articolo 8 – Il Consiglio Direttivo
L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da 6 membri effettivi, compresi il Presidente, il Vice Presidente ed il Tesoriere. I Consiglieri devono essere scelti in manieri paritetica tra i soci fondatori dell’Associazione e durano in carica per 2 anni e sono rieleggibili. Per ogni membro effettivo viene eletto un supplente, con gli stessi criteri di rappresentanza, che entra in carica automaticamente in caso di cessazione del membro effettivo. In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, della maggioranza dei membri effettivo del Consiglio Direttivo, l’intero Consiglio Direttivo si intende decaduto e occorre far luogo alla sua integrale rielezione. Dalla nomina a Consigliere consegue un compenso determinato dall’Assemblea, oltre al rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell’ufficio ricoperto. Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:

    • la gestione dell’Associazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati dall’Assemblea e, in particolare, il compimento di atti di amministrazione ordinaria e straordinaria in relazione agli indirizzi ricevuti;
    • la nomina del Segretario, da scegliersi tra i Consiglieri eletti;
    • l’ammissione all’Associazione di nuovi Soci;
    • la predisposizione annuale del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo.

Il Consiglio Direttivo può delegare tutti o parte dei suoi poteri a uno o più dei suoi membri oppure, a mezzo del Presidente, anche ad estranei il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell’Associazione. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno, oppure ne sia fatta richiesta da almeno 4 Consiglieri o dal Collegio dei Revisori. La convocazione è fatta mediante lettera raccomandata, fax o E-mail contenente l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione e l’elenco delle materie da trattare, spedita a tutti i soci all’indirizzo risultante dal Libro soci dell’Associazione nonchè ai componenti del Consiglio Direttivo e ai Revisori dei Conti almeno dieci giorni prima dell’adunanza e che comunque giunga al loro indirizzo almeno tre giorni prima dell’adunanza stessa. Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito ed è atto a deliberare, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i suoi membri e tutti i membri del Collegio dei Revisori dei Conti. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di suo assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in mancanza, su designazione dei presenti, da un altro membro del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte all’unanimità dei presenti, che devono comunque essere in numero tale da rappresentare tutti i soci fondatori.

Articolo 9 – Il Presidente
Al Presidente dell’Associazione spetta la rappresentanza dell’Associazione stessa di fronte ai terzi e anche in giudizio. Su deliberazione del Consiglio Direttivo, il Presidente può attribuire la rappresentanza dell’Associazione anche ad estranei del Consiglio stesso. Al Presidente dell’Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall’Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l’attività compiuta, l’ordinaria amministrazione dell’Associazione, in casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato. Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea, il Consiglio Direttivo, ne cura l’esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell’Associazione, verifica l’osservanza dello Statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità. Il Presidente cura la predisposizione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo da sottoporre per l’approvazione, al Consiglio Direttivo e poi all’Assemblea, corredandolo di idonee relazioni.

Articolo 10 – Il Vice Presidente
Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all’esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vice Presidente costituisce per i terzi prova dell’impedimento del Presidente.

Articolo 11 – Il Segretario del Consiglio Direttivo
Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell’Assemblea del Consiglio Direttivo e coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo nell’esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie od opportune per il funzionamento dell’amministrazione dell’Associazione.

Articolo 12 – Libri dell’Associazione
Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l’Associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, del Consiglio Direttivo e dei Revisori dei Conti nonché il Libro dei Soci dell’Associazione. I libri dell’Associazione sono visibili a chiunque ne faccia motivata istanza; le copie richieste sono fatte dall’Associazione a spese del richiedente.

Articolo 13 – Il Tesoriere
Il Tesoriere cura la gestione della cassa dell’Associazione e ne tiene idonea contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone, dal punto di vista contabile, il bilancio consuntivo e quello preventivo, accompagnandoli da idonea relazione contabile.

Articolo 14 – Il collegio dei Revisori dei Conti
Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di tre membri effettivi e di due supplenti (questi due subentrano in ogni caso di cessazione di un membro effettivo). L’incarico di Revisore dei Conti è incompatibile con la carica di Consigliere. Per la durata in carica,la rieleggibilità e il compenso valgono le norme dettate nel presente Statuto per i membri del Consiglio Direttivo. I Revisori dei Conti curano la tenuta del Libro delle Adunanze dei Revisori dei Conti, partecipano di diritto alle adunanze dell’Assemblea e, senza diritto di voto, a quelle del Consiglio Direttivo, con facoltà di parola ma senza diritto di voto, verificano la regolare tenuta della contabilità dell’Associazione e dei relativi libri, danno pareri sui bilanci.

Articolo 15 – Bilancio consuntivo e preventivo
Gli esercizi dell’Associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un bilancio preventivo e un bilancio consuntivo, accompagnata da una nota integrativa; il bilancio consuntivo deve, inoltre, essere accompagnato dalla relazione sulla gestione. Entro il 28 febbraio di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell’esercizio precedente da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea. Entro il 30 settembre di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del preventivo del successivo esercizio da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea. I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell’Associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l’Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura. La richiesta di copie è soddisfatta dall’Associazione a spese del richiedente.

Articolo 16 – Avanzi di gestione
All’Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Associazioni o Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura. L’associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Articolo 17 – Scioglimento
In caso di suo scioglimento, per qualunque causa, l’Associazione ha l’obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 18 – Clausola compromissoria
Qualunque controversia sorgesse in dipendenza dell’esecuzione o interpretazione del presente Statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irritale. L’arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo alla nomina dell’arbitro sarà provveduto dal Presidente dell’Ordine avvocati di Roma. 

Articolo 19 – Legge applicabile
Per disciplinare ciò che non sia previsto nel presente Statuto, si deve far riferimento alle norme in materia di Enti contenute nel libro I del codice civile e, in subordine, alle norme contenute nel libro V del Codice civile.

 

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